Primo Maggio, Festa dei Lavoratori: una data simbolo, che lunedì scorso ha visto andare in onda un Consiglio dei ministri inedito e con un ordine del giorno altrettanto emblematico, ossia l’approvazione del Decreto lavoro 2023. Alla fine della giornata è arrivato il sì al testo e – mettendo da parte le polemiche sulla scelta di approvare un decreto-legge sul lavoro nel giorno della festa del lavoro – andiamo a vedere cosa c’è per il mondo della ristorazione e del turismo. I punti sono diversi e vanno dal discusso taglio del cuneo fiscale per i redditi sotto i 35 mila euro lordi annui, alla riscrittura completa del reddito di cittadinanza, passando da una modifica per le casuali dei contratti a termine e da una nuova riscrittura nell’utilizzo dei voucher, il cui tetto è stato innalzato fino a 15 mila euro annui per determinate categorie di lavoratori. Ma andiamo con ordine.
Cuneo fiscale e fringe benefit
La manovra certamente più chiacchierata di queste settimane è quella relativa al cuneo fiscale. Andandolo a leggere nel dettaglio, il provvedimento introduce una riduzione in favore dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35 mila euro lordi annui, che si sostanzia nell’innalzamento dal 2 al 6 per cento per ciò che concerne l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi dal primo luglio al 31 dicembre 2023 (tredicesima mensilità esclusa). Il medesimo sgravio viene innalzato dal 3 al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Calcolatrice alla mano, nelle previsioni si parla di aumento in busta paga che potrebbe raggiungere in certi casi anche i 100 euro al mese.
È stato inoltre confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3 mila euro per il 2023, ma esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
Il nuovo reddito di cittadinanza
L’altra grande novità introdotta è quella relativa alla riscrittura del reddito di cittadinanza, che prevede l’erogazione di un assegno mensile non inferiore a 480 euro. L’entrata in vigore è prevista dal primo gennaio 2024 e sarà caratterizzata dall’inserimento di una misura di integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultrasessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti (relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche). Il beneficio, che avrà, come detto, un importo di almeno 480 euro al mese (non imponibili Irpef), sarà erogato dall’Inps attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Le famiglie beneficiarie saranno però tenute a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.
Venendo, invece, ai cosiddetti soggetti occupabili con età compresa tra i 18 e i 59 anni e “non fragili”, la normativa prevede la decadenza del sussidio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale – non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi – nel caso in cui tali offerte siano su tutto il territorio nazionale, per proposte a tempo indeterminato, o non oltre gli 80 chilometri di distanza dal proprio domicilio, in caso di proposta a tempo determinato o in somministrazione.
Esoneri contributivi per le imprese
Come noto, in quanto introdotto con la finanziaria di inizio anno, i datori di lavoro che assumeranno i percettori del reddito potranno godere di esoneri contributivi previdenziali.
Inoltre, allo scopo di favorire l’occupazione giovanile, sono previsti incentivi pari al 60% della retribuzione, per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono ragazzi sotto i trent’anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel Pon “Iniziativa occupazione giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.
Sostegno alla povertà
Per quanto riguarda le persone fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un contributo diverso da quello prima descritto, volto in questo caso a sostenere un percorso di inserimento nel mondo del lavoro. Come? Attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive.
Dopo essersi registrati sull’apposita piattaforma e aver rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, e se i requisiti saranno quelli richiesti, questi soggetti riceveranno, durante la partecipazione ai programmi formativi, un beneficio economico di 350 euro al mese per un periodo massimo di dodici mensilità.
Contratti a termine oltre 12 mesi
Il decreto varato dall’esecutivo apporta alcune modifiche anche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, andando a variare le casuali che legittimano il ricorso al lavoro a termine, sostituendo così quelle attualmente in vigore fissate dal Decreto Diginità varato nel 2018 dal Governo Conte 1.
Lo scopo è quello di consentire un uso più flessibile di tali tipologie contrattuali che, pertanto, potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedere i 24 mesi, nei casi previsti dai contratti collettivi; per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva (comunque entro il 31 dicembre 2024); oppure per effettuare la sostituzione di altri lavoratori. In assenza di queste casuali, se il contratto è prolungato oltre i 12 mesi si tramuta automaticamente a tempo indeterminato.
Voucher innalzati a 15 mila euro
Per finire, parliamo di rapporti di lavoro non subordinati, perché la misura innalza da 10mila a 15mila euro la soglia entro cui sono ammesse le prestazioni di lavoro occasionale, i cosiddetti “voucher”, ma solo per chi opera nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e parchi di divertimento.
Il limite, lato imprese, è quello di avere alle dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato per poter accedere a tali strumenti.
Inoltre, scompare il limite dei 29 anni di età per i contratti di apprendistato dei soli settori turistico e termale (per un massimo di 3 anni).